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  comunione o separazione dei beni ? i documenti che occorrono, da che parte deve stare il papā della sposa, quali sono i diritti e i doveri degli sposi . A queste domande risponde la sezione NOTIZIE UTILI

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Dalla "Costituzione della Repubblica

Art. 29.

 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societā naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio č ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell''unitā familiare.

Art. 30.

 E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacitā dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diriti della famiglia. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternitā.

  

Dal "Codice Civile"

Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi 

 Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciprogo alla fedeltā, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacitā di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art.143 bis. Cognome della moglie

 La moglie aggiunge al proprio, il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

Art. 147. Doveri verso i figli

 Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacitā, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art 148. Concorso negli oneri

 I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacitā di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimitā, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchč possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

 Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, č costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo (art. 177-197)

Art 160 Diritti inderogabili

 Gli sposi non possono derogare nč ai diritti nč ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. 

 

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