|
Art. 143. Diritti e
doveri reciproci dei coniugi
Con il
matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed
assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo
reciprogo alla fedeltā, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacitā di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143 bis.
Cognome della moglie
La moglie
aggiunge al proprio, il cognome del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa. A ciascuno dei dei coniugi spetta il potere di
attuare l'indirizzo concordato
Art. 147. Doveri
verso i figli
Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto della capacitā, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art 148. Concorso
negli oneri
I coniugi devono
adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacitā
di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in
ordine di prossimitā, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinchč possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
Art. 159 Del regime
patrimoniale legale tra i coniugi
Il
regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, č costituito
dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo (art. 177-197)
Art 160 Diritti
inderogabili
Gli
sposi non possono derogare nč ai diritti nč ai doveri previsti
dalla legge per effetto del matrimonio.
|