Comunione significa
che la proprietà dei beni acquistati dopo il matrimonio è di
tutti e due i coniugi e non è possibile una separazione di essi o
un'amministrazione separata
Queste le categorie
di beni che rientrano nella comunione:
a) gli
acquisti compiuti dai due coniugi, anche separatamente
durante il matrimonio(la casa l'auto ecc.).
b) i frutti
dei beni propri di ciascun coniuge (interessi bancari)
c) i
proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi
(stipendio della moglie e quello del marito)
d) le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio
e) gli
utili e gli incrementi dell'azienda costituita prima
del matrimonio da uno dei coniugi e gestita da entrambi dopo il
matrimonio
Sono esclusi
dalla comunione dei beni, e quindi rimangono di proprietà di
ciascun coniuge:
a) i beni
che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio
b) i beni
avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione
c) i beni di
uso strettamente personale e i loro accessori (gioielli,
attrezzature, ecc)
d) i beni
che servono all'esercizio della professione ( automobili,
apparecchiature, macchine utensili,)
e) i beni
ottenuti come risarcimento di un danno fisico o altro (pensione
d'invalidità, indennizzi assicurativi)
f) beni
acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni sopra
menzionati |